1. In caso di omessa iscrizione nei registri si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.
2. In caso di mancato deposito delle relazioni di cui all'articolo 4, ovvero di non ottemperanza alla richiesta di completare le informazioni o di fornire ulteriori dati, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro.
3. Nei confronti degli iscritti nei registri di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla quale gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per quanto di loro competenza, trasmettono gli atti, qualora i soggetti interessati non provvedano entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri contesta l'omessa ottemperanza agli obblighi di cui alla presente legge.
4. Le leggi regionali disciplinano la procedura per l'applicazione delle sanzioni per le violazioni connesse dagli iscritti nei registri di cui all'articolo 1, comma 4.